Sembra che i giudici italiani pongano molta attenzione nel cronometrare le violenze sessuali: tempo fa erano 10 i secondi considerati insufficienti perché si configurasse una molestia, ora sono 20 i secondi che, secondo la Corte d'Appello di Milano, risultano abbastanza da dare per buono il consenso della donna in questione. Se dovessimo affidarci ai loro calcoli, dunque, dovremmo ignorare i primi 10 secondi in cui qualcuno ci tocca in modo inappropriato o ci aggredisce (in così poco tempo nulla di grave può succedere!), ma dovremmo anche stare ben attente a ribellarci entro i successivi 10 secondi, altrimenti scade il tempo utile per opporsi. Tutto questo potrà sembrare assurdo, ma in Italia sentenze del genere sono ancora piuttosto frequenti.

L'ultimo caso riguarda l'ex sindacalista della Cisl Raffaele Meola in servizio a Malpensa all'epoca dei fatti. Meola è stato accusato di violenza sessuale da un'hostess che si era rivolto a lui nel marzo 2018 per una vertenza sindacale. In primo grado la presidente del collegio Nicoletta Guerrero aveva spiegato che l'assenza di prove, unita alle tempistiche, avevano portato all'assoluzione. Ora la decisione è stata confermata anche in Appello con particolare riferimento ai 20 secondi impiegati per ribellarsi alle molestie.

«Faremo ricorso in Cassazione», ha dichiarato Maria Teresa Manente, responsabile dell'ufficio legale di Differenza Donna, associazione a cui la donna ha chiesto aiuto, «questa sentenza ci riporta indietro di 30 anni e rinnega tutta la giurisprudenza di Cassazione che da oltre dieci anni afferma che un atto sessuale, compiuto in maniera repentina, subdola, improvvisa senza accertarsi del consenso della donna è reato di violenza sessuale e come tale va giudicato». Il problema non sono solo gli stereotipi che ci impediscono di pensare che una donna possa trovarsi in una situazione di panico e dunque metterci del tempo per reagire. In Italia manca proprio una legge che preveda il concetto di consenso.

In base al codice penale italiano, non vale l'idea per cui ogni atto sessuale senza consenso è da considerarsi violento. La violenza sessuale in Italia si configura solo quando una persona «con violenza o minaccia o mediante l’abuso di autorità» ne costringe un'altra «a compiere o a subire atti sessuali» oppure nel caso in cui il soggetto abusi «delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto» o «traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona». Il consenso non viene mai menzionato e dunque assume poca importanza anche quando fattori come la costrizione, l'uso della forza, la minaccia o l'inganno non sono presenti o facili da dimostrare. Alcune sentenza della Cassazione, come ha fatto notare Manente, hanno recentemente adottato un approccio più "consensualistico" sottolineando che il consenso alle pratiche sessuali deve essere presente sempre e continuativamente. Manca però una legge che lo dica chiaro e tondo come succede invece in Paesi come la Danimarca, i Paesi Bassi o la Spagna.

Per questo, secondo la legale, «questa vicenda giudiziaria evidenzia ancora una volta l’urgenza di una riforma della norma prevista dall’articolo 609 bis del Codice Penale che definisca in maniera chiara che il reato di stupro è qualsiasi atto sessuale compiuto senza il consenso della donna (il cui dissenso è sempre presunto) così come previsto dalla Convenzione di Istanbul».