Per qualche ragione, nei tribunali italiani si continuano a contare i secondi delle molestie sessuali. In mancanza di un riferimento chiaro al consenso per cui no significa no, si analizzano i tempi e le reazioni della vittima. C'è stata la sentenza dei 10 secondi per cui, secondo i giudici, un tocco inappropriato così breve non era da prendere in considerazione. E poi c'è stata la sentenza di 30 secondi: in questo caso il tribunale aveva stabilito la vittima aveva impiegato troppo tempo per manifestare un'opposizione. L'uomo era stato assolto e il processo era andato avanti fino al terzo grado finché la Cassazione non si era opposta nel febbraio 2025 stabilendo che il processo dovesse essere rifatto.
Ora è arrivata una buona notizia: la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis ha condannato l'uomo, un ex sindacalista che lavorava all’aeroporto di Malpensa a un anno e due mesi giudicandolo colpevole. «Non sono felice, ma c'è il sollievo per quella che spero sia la fine di una vicenda che in questi anni ha riempito tutta la mia vita», ha commentato la donna, «Ho pagato un prezzo molto alto. Difficilmente è passato un giorno senza che la mia testa andasse a questa vicenda. Non c'è mai stata una giornata in cui il mio cervello sia stato libero da questi pensieri».
- ATM: molestate dalle telecamere di sorveglianza
- Veniamo molestate (anche) su Vinted
- Bisogna parlare di violenza di genere e calcio
Il caso
Nel 2018 l'uomo era stato accusato di violenza sessuale da un'hostess che si era rivolto a lui per una vertenza sindacale. In primo grado la presidente del collegio Nicoletta Guerrero aveva spiegato che mancavano le prove e che le tempistiche dell'abuso, avevano portato all'assoluzione. Anche in appello l'uomo era stato assolto proprio perché la donna avrebbe avuto a disposizione una «finestra temporale» di «20-30 secondi» in cui avrebbe dovuto reagire e opporsi.
Bisogna ricordare ancora una volta che, nel codice penale italiano, non viene detto esplicitamente che un atto sessuale senza consenso è violenza. La violenza sessuale si configura quando una persona «con violenza o minaccia o mediante l’abuso di autorità» costringe un'altra «a compiere o a subire atti sessuali» oppure quando il soggetto abusa «delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto» o «traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona».
Il nuovo processo
È stata, però, la Cassazione a ribaltare la sentenza scrivendo nelle motivazioni che la difesa aveva cercato di minare la credibilità della donna, la quale, invece, ha continuato a testimoniare senza mai vacillare. Il ritardo nella reazione nella manifestazione del dissenso, secondo i giudici è «irrilevante per la configurazione della violenza sessuale». Secondo la Cassazione infatti la «la giurisprudenza è netta» su questo punto perché ormai si conosce il fenomeno del freezing che paralizza la persona di fronte al pericolo e perché la sorpresa di fronte all'abuso «può essere tale da superare la contraria volontà», ponendo chi subisce «nell'impossibilità di difendersi».
Ora, con il nuovo processo, era stata chiesta una condanna a due anni. I giudici hanno ridotto la pena a un anno e due mesi con una provvisionale di 10.000 euro a favore della donna. Le motivazioni della sentenza non sono ancora disponibili, ma la decisione va verso una precisa direzione: l’atto sessuale senza consenso esplicito è violenza sessuale e come tale dovrebbe essere configurato, più che concentrarsi sulla reazione della vittima bisognerebbe guardare alla condotta dell’imputato e dovremmo smettere di contare i secondi per valutare una molestia.












