Se una persona è presente a una violenza sessuale di gruppo e fornisce anche solo un «contributo morale», senza compiere direttamente l'abuso, è ugualmente da considerarsi colpevole. L'ha deciso la Corte di Cassazione con una nuova importante sentenza sul tema che va a mettere nero su bianco come anche il semplice far parte del "branco" che mette in atto una violenza sessuale, così come l'incitamento e l'approvazione, siano altrettanto punibili.
Il caso in questione riguarda una violenza sessuale compiuta da una decina di ragazzi ai danni di un coetaneo, un ragazzo con disabilità. In particolare, la Corte si è espressa sul ricorso di una delle imputate, una ragazza di 23 anni che ha assistito alla violenza, non si è dissociata e ha approvato il fatto che la scena stesse venendo ripresa con un cellulare. Contro l'accusa di stupro di gruppo, il legale della ragazza, l'avvocato Antonio Larussa, ha fatto ricorso alla Suprema Corte sostenendo che il comportamento della sua assistita non si poteva considerare "istigazione", ma al massimo era «una mera adesione morale a un progetto criminoso altrui, come tale penalmente irrilevante».
La Corte, invece, è andata nella direzione opposta, confermando la decisione dei primi due gradi dei giudizio e sostenendo che «l'indagata è chiamata a rispondere non di concorso in violenza sessuale di gruppo, ma di violenza sessuale di gruppo». Secondo i giudici, la realizzazione di «un contributo 'morale'», da parte di chi non compie direttamente l'azione tipica, ossia la violenza vera e propria, ma si trova «sul luogo e nel momento del fatto» costituisce «una condotta di partecipazione, punita direttamente ai sensi dell'art.609 octies del codice penale», ovvero quello sulla violenza sessuale di gruppo. La Corte ha spiegato che questo reato, di per sé, non comporta «la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere una attività tipica di violenza sessuale», non serve quindi compiere direttamente l'abuso, è sufficiente che sia anche solo uno, nel del branco, a realizzarlo. Questo, però, non vuol dire che gli altri, chi assiste, chi incita, chi riprende e chi approva, non siano punibili.











