Quando, a novembre, la Camera ha approvato il nuovo disegno di legge sulla violenza sessuale, si è parlato di un cambiamento cruciale grazie all'introduzione del principio del consenso nell'ordinamento italiano. Poi le cose si sono complicate, in molti sono insorti sostenendo che il principio per cui il sesso senza consenso è stupro fosse troppo sbilanciato a favore delle vittime. Così la proposta di legge è stata bloccata su pressioni della Lega e la discussione in Senato, in programma per il 25 novembre, è stata rimandata.

Ora si è tornato a parlare del ddl e la relatrice Giulia Bongiorno della Lega, presidente della commissione Giustizia del Senato, ha detto che proporrà un testo con delle modifiche che introdurrà quello che ha definito «consenso riconoscibile», cioè una esplicitata disponibilità ad avere un rapporto sessuale «che sia riconoscibile in qualche modo e in base al contesto». Solo, quindi, nel caso il consenso sia riconoscibile e non venga rispettato, scatterà il reato di violenza sessuale.



ddl stupro: la proposta di modifica sul consenso riconoscibilepinterest
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Che cos'è il consenso riconoscibile?

«Voglio introdurre la riconoscibilità del consenso» ha spiegato Bongiorno spiegando che il concetto si fonda sulla necessità «che l'altra persona si possa rendere conto di quello che tu vuoi». «La novità sul consenso riconoscibile è emersa da alcuni degli auditi che abbiamo sentito al Senato», ha aggiunto la relatrice, «e spero che possa essere un buon punto di equilibrio». Il consenso, attualmente, non è previsto nel codice penale italiano anche se di recente la Cassazione si è espressa per far valere un approccio consensualistico. «Io», ha spiegato Bongiorno, «vorrei fare un passo in più, un passo avanti, cioè cercare di fare in modo che se una persona denuncia dicendo ‘io non avevo dato il consenso’, questo consenso in qualche modo doveva averlo manifestato, fatto capire. Il tema non è tanto un ‘consenso-dissenso’, quanto che l’altra persona si possa rendere conto di quello che tu vuoi, altrimenti il rischio è che ci possa essere un pentimento di qualcosa fatta col consenso». Il testo dovrebbe andare in aula il 10 febbraio, ma il dibattito è piuttosto acceso.

Perplessità e rischi

In molti negli ultimi giorni hanno sottolineato come il concetto di "consenso riconoscibile" rischi di far venire meno lo scopo stesso della legge e apra a derive pericolose. Focalizzarsi sulla riconoscibilità o meno del consenso sposta infatti l’attenzione su chi lo esprime mettendo ancora una volta sul banco degli imputati la persona che sceglie di denunciare. Non ci si chiede, quindi, se la persona abbia voluto il rapporto, ma se lo abbia comunicato in modo abbastanza chiaro, senza ambiguità, lasciando molto spazio al victim blaming.

Secondo D.i.Re, la principale rete di Centri antiviolenza in Italia, la dicitura risulta ambigua «non compare nella Convenzione di Istanbul, non è utilizzata dalla CEDU e non appartiene a nessuna legislazione in materia di violenza sessuale». «Nel diritto», spiegano in un comunicato, «le parole non sono mai neutre: definiscono confini, orientano interpretazioni, producono conseguenze concrete». Come ha sottolineato l’avvocata Elena Biaggioni della Rete D.i.Re, il ddl, con le modifiche volute da Bongiorno, rischia addirittura di rappresentare un passo indietro rispetto all'interpretazione della Corte di Cassazione. «Il consenso non si presume, non si deduce, non si “riconosce” a posteriori», ha spiegato, «Se non è espresso in modo chiaro, non è consenso. La violenza sessuale non è una questione di incomprensione o di segnali mal letti. È un atto di dominio, controllo e sopraffazione. Raccontarla come un equivoco significa spostare la responsabilità, ancora una volta, sulle donne».